Pubblichiamo (nel link in basso) la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia (molto articolata) che, nella sostanza condivide, quello che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob) e Federlab (associazione di categoria tra le più rappresentative, a livello nazionale, dei laboratori di analisi cliniche accreditati con il SSN) affermano da tre anni in merito ai tetti di spesa attribuiti sulla base del criterio della spesa storica. Criterio bocciato più volte dall’Autorità Anti Trust. Quest’ultima ritiene infatti che un tetto calcolato in maniera superiore al 50% del suo importo su base storica, ossia dei tetti assegnati ad una struttura negli anni, sia contrario ai principi comunitari antitrust. In Campania ad esempio, tale criterio conta per il 97% dell’importo storico. E aggiunge che l’attribuzione di un tetto fisso e predeterminato ai soggetti nuovi entranti (accreditati) sia, allo stesso modo, incompatibile con il diritto antitrust se il tetto viene attribuito in maniera “indipendente da valutazioni in ordine alla efficienza e capacità del soggetto erogatore, alle specifiche esigenze degli assistiti da soddisfare, alla dislocazione sul territorio dei servizi, alle unità di personale e alla dotazione tecnologica a disposizione dell’erogatore in questione”. In sintesi: il criterio storico deve costituire non più del 50% dell’importo economico del tetto attribuito alla struttura negli anni precedenti. L’altro 50% deve scaturire da ben altre valutazioni come quelle su indicate per i nuovi accreditati.
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