Circolano sui social network notizie che incoraggerebbero i biologi nutrizionisti a svolgere test di laboratorio, di vario genere, all’interno dei propri studi. Si spingerebbero, addirittura, i biologi nutrizionisti a eseguire test rapidi per il Covid-19.
L’ONB chiarisce che i biologi nutrizionisti NON POSSONO in alcun caso eseguire test di laboratorio all’interno dei propri studi, di nessun tipo (men che meno quelli rapidi per il Covid-19), pena la commissione del reato di cui all’art. 193 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 in relazione all’art. 8-ter del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Spetta, come è noto, alle Regioni individuare, nel dettaglio, i luoghi e i requisiti necessari a conseguire le singole autorizzazioni ma, si ribadisce, in assenza di specifica autorizzazione all’esercizio per l’erogazione di esami di laboratorio, non è possibile eseguirli all’interno degli studi professionali, anche perché, molto intuitivamente, in essi mancano i presidi di sicurezza per l’esecuzione degli esami, gli strumenti per il trasporto speciale, le autorizzazioni per lo smaltimento dei materiali ecc. Con proprie deliberazioni, le Regioni hanno autorizzato presso le farmacie l’esecuzione dei test rapidi, quasi sempre in aree e spazi dedicati ed estranei alle normali attività proprie della farmacia medesima ed in presenza di tutti i requisiti per evitare pericoli ad operatore e utente. In altre Regioni coloro che sono stati autorizzati ad eseguire test rapidi devono comunque assicurare la comunicazione degli esiti su apposite piattaforme informatiche, ovvero segnalare ed avviare alle strutture di laboratorio attrezzate l’utente per il test molecolare. L’eventuale violazione di tali indicazioni ha, inoltre, anche una ricaduta dal punto di vista disciplinare.
Si rammenta, infatti, che con delibera n. 433 del 26 settembre 2019, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi ha approvato il documento “Linee guida per la professione di Biologo Nutrizionista” che, al punto 9, prevede espressamente quanto segue:
“Il professionista non può eseguire nel proprio studio professionale alcun tipo di analisi di laboratorio, né può porsi quale intermediario nella vendita e/o distribuzione di test in autoanalisi. Ogni e qualsiasi tipologia di test analitici possono essere effettuati, su prescrizione medica, esclusivamente nei laboratori di analisi cliniche che sono strutture soggette ad autorizzazione sanitaria”.
Sulla base dell’espresso richiamo all’art. 11 del Codice Deontologico, vige l’obbligo di rispettare le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi e lo specifico contenuto del documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019. Pertanto, chi dovesse violare le anzidette prescrizioni, oltre a incorrere – come detto – in responsabilità penali specifiche, sarebbe altresì soggetto di segnalazione al Consiglio di Disciplina.
Non va, poi, sottaciuto che l’effettuazione addirittura di un test Covid-19 potrebbe esporre chi lo esegue abusivamente, nel caso di falsi negativi, al reato di epidemia colposa punito, ai sensi degli artt. 438 e 452 cod. pen., con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
L’Ordine Nazionale dei Biologi, anche in ragione dello straordinario periodo di emergenza legato alla diffusione del SARS-CoV-2, porrà in essere la massima vigilanza su violazioni di questo tipo e provvederà alla immediata denuncia dei trasgressori alle autorità competenti.