Il Tar Campania, con la sentenza n. 432/2021, ha ribadito l’obbligatorietà di richiedere l’iscrizione all’Albo per i partecipanti al concorso per la figura di Biologo.
L’Ordine Nazionale dei Biologi aveva fatto ricorso contro un avviso pubblico dell’Asl Napoli 3 Sud per la copertura di un posto a tempo determinato di un collaboratore professionale “Biotecnologo” – categoria D.
Il Tar Campania ha accolto il ricorso definendo “illegittima la istituzione con provvedimento amministrativo di profili di ‘collaboratore tecnico professionale’ per laureati, in relazione a figure professionali (i.e. medico, farmacista, biologo, chimico, fisico) per le quali le fonti primarie e secondarie prevedono esclusivamente l’appartenenza a categorie dirigenziali. Tra tali figure professionali è possibile certamente includere anche quella del ‘biotecnologo’, figura professionale richiesta con l’avviso pubblico gravato con il ricorso all’esame, che, pur non trovando un espresso riconoscimento formale nella disciplina normativa e contrattuale di comparto, risulta in sostanza del tutto sovrapponibile a quella del ‘biologo’, in ragione del riferimento contenuto nella lex specialis alla medesima ‘laurea magistrale’ in Biotecnologia (LM-9) o Biologia (LM-6), nonché all’iscrizione all’albo del medesimo ordine professionale dei biologi”.
Inoltre “la figura professionale del biologo del SSN va ricompresa nell’area della dirigenza sanitaria” e non è configurabile “il profilo di collaboratore tecnico professionale – biologo (biotecnologo) – categoria D”.