In virtù della pubblicazione, lo scorso 29 dicembre, in Gazzetta Ufficiale, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 che reca “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, cosiddetto “Mille Proroghe”, viene procrastinata di un anno la data di scadenza per l’acquisizione dei crediti ECM (educazione continua in medicina), originariamente prevista il 31 dicembre del 2022. La “dead-line” slitta, infatti, al 31 dicembre 2023.
Tra le proroghe indicate nel decreto, infatti, l’art.4 comma 5 prevede che all’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» siano sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».
Di seguito, pubblichiamo il nuovo articolo per esteso:
Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.