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Alcuni articoli pubblicati in rete e su vari social stanno diffondendo, pericolosamente, notizie false sull’obbligo di iscrizione all’Albo dei ricercatori e dei Biotecnologi.
È doveroso, pertanto, un chiarimento per evitare che pedestri campagne di disinformazione si ripercuotano sulla vita dei biologi.
L’ONB non ha mai sostenuto che i ricercatori, in quanto tali, abbiano l’obbligo di iscriversi all’Albo; e non avrebbe potuto farlo, visto che la legge non lo prevede, così come non lo ha mai sostenuto il Ministero della Salute (si vedano le notizie pubblicate al riguardo ai seguenti link:
1. http://www.onb.it/2018/12/21/delibera-dellonb-sulle-modalita-di-iscrizione-allalbo-dei-ricercatori-universitari/
2. http://www.onb.it/2018/11/14/parere-del-miur-anche-i-docenti-e-i-ricercatori-universitari-dovranno-iscriversi-allordine-dei-biologi-danna-la-nostra-professione-ha-raggiunto-un-altro-traguardo/
3. http://www.onb.it/2018/10/08/svolta-epocale-sullobbligo-di-iscrizione-allalbo-dei-biologi-anche-per-ricercatori-e-dipendenti-pubblici/).
Il parere reso, di recente, dal MIUR, tra l’altro, non ha niente a che vedere con l’introduzione di un obbligo di iscrizione all’Albo per i ricercatori universitari ma chiarisce solo che questi ultimi, al pari dei professori, possono iscriversi prescindendo dall’esame di Stato.
Molto rumore per nulla, dunque.
Tuttavia, per essere ancora più chiari su chi sia tenuto a iscriversi all’Albo, è opportuno richiamare la normativa di riferimento.
L’obbligo di iscrizione per lo svolgimento dell’attività professionale è, in realtà, previsto in maniera estremamente chiara già dall’art. 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai sensi del quale:
“Per l’esercizio della professione di biologo è obbligatoria l’iscrizione nell’albo.
L’iscrizione nell’albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l’esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell’Ordine soltanto per ciò che riguarda l’esercizio della libera professione.
Il biologo iscritto nell’albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato”.
A spiegare cosa formi oggetto della professione di biologo è, anzitutto, il successivo art. 3, ai sensi del quale:
“Formano oggetto della professione di biologo:
L’art. 31 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, inoltre, stabilisce che:
“1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
Il discrimine da prendere in considerazione, pertanto, non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore, assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano nell’elencazione prevista dall’art. 3 della legge 396/1967 e dall’art. 31 del d.P.R. 328/2001, obbligano all’iscrizione all’Albo.
A ciò deve aggiungersi che l’art. 4 della legge 18 gennaio 2018, n. 3, ha profondamente modificato il d. lgs. CpS. 13 settembre 1946, n. 233, prevedendo, tra l’altro, il passaggio dei biologi nell’ambito delle professioni sanitarie.
Come ha sottolineato il Ministero della Salute, l’art. 5, comma 2, del d. lgs. CpS. 233/1946, ora applicabile anche ai biologi, stabilisce che “Per l’esercizio delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”.
L’art. 5 della legge 14 maggio 1967, n. 396, elenca i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo, tra i quali l’abilitazione alla professione di biologo che si consegue, ai sensi degli artt. 31 e ss. del d.P.R. 328/2001, a seguito del superamento dell’esame di stato.
Il successivo art. 6 della legge 396/1967 consente, tuttavia, a una serie di soggetti («i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica») di conseguire l’iscrizione anche prescindendo dall’abilitazione alla professione.
Il MIUR, come detto, ha precisato, con nota prot. 0054835-13/11/2018-DGPROF-MDS-A, che anche i ricercatori a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) e a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010) possono essere iscritti all’albo anche prescindendo dall’esame di abilitazione.
In conclusione, a seconda delle mansioni e delle attività svolte, l’obbligo di iscrizione può riguardare anche ricercatori universitari, destinatari di assegni di ricerca, ricercatori degli enti di ricerca, personale degli istituti zooprofilattici sperimentali e quello di forze di polizie e forze armate, oltre a quello operante nell’industria agroalimentare, ecc. ma tale obbligo, in realtà, c’è sempre stato e non deriva da una norma sopravvenuta.
Purtroppo in passato c’è stata scarsa attenzione su questa vicenda; l’assenza di vigilanza e di adeguate indicazioni ha portato, negli anni, al consolidarsi di una diffusa elusione dell’obbligo di iscrizione, ancorché in perfetta buona fede, da parte di biologi (e, tra questi, di biotecnologi) che svolgevano e svolgono attività che formano oggetto dell’attività di biologo.
È per questo motivo che l’Ordine, di concerto con il Ministero della Salute, è impegnato a studiare percorsi normativi che consentano, a chi è già da anni occupato in attività di ricerca e di tipo professionale, l’iscrizione all’Albo in maniera compatibile con l’impegno lavorativo.
Allo stato, tuttavia, possono iscriversi all’albo prescindendo dal superamento dell’esame di Stato solo professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) e a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010), oltre alle residuali (e tendenzialmente scomparse) figure dei liberi docenti e degli incaricati.
La laurea triennale consente di svolgere quali attività professionali?
Premessa. La normativa di riferimento: DPR n. 328 del 5/06/2001(G.U. 190 del 17/08/2001 S.O. n. 212) Articoli di riferimento : Art. 31 e 32 In particolare l’Art. 31 individua l’oggetto della professione del Biologo Junior (iscrizione Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. B) Art. 31. Attivita’ professionali ……Omissis…… Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, le attivita’ che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale di: a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attivita’ di ricerca; c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli alimenti; d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica; e) procedure di controllo di qualita’. 3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attivita’ professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Commento: Il Biologo Junior può svolgere la sua attività professionale di tecnico nei laboratori di analisi nei settori : – agro-alimentare ,ambientale come esplicitato nei commi a) b) e c). – della ricerca comma a) e b) – industria farmacologica comma d) – controllo di qualità comma e) Non può svolgere attività professionale nei laboratori di analisi cliniche, dove è prevista la figura del tecnico di laboratorio biosanitario con laurea triennale conseguita presso la facoltà di medicina. L’Art .8 (norma transitoria) prevede che il Biologo Junior in possesso del diploma universitario possa svolgere la sua attività professionale nei laboratori di analisi cliniche.
Il laureato triennale può fregiarsi del titolo di dottore?
La laurea triennale conferisce il titolo di dottore.
Il laureato triennale può iscriversi all’Ordine dei Biologi?
Il laureato triennale può iscriversi all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. B (BIOLOGO JUNIOR). Possono iscriversi all’Ordine le lauree triennali delle seguenti Classi: – Classe 12 Scienze Biologiche – Classe 1 Biotecnologie – Classe 27 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura Il superamento dell’ESAME di STATO è propedeutico all’iscrizione all’Ordine.
Quali sono le competenze professionali del laureato triennale?
Il Laureato triennale iscritto all’Ordine dei Biologi nella Sez. B, in applicazione all’Art.31 del DPR 328/01 può svolgere attività professionale nel ruolo tecnico – esecutivo nei laboratori di analisi del settore agro-alimentare, ambientale, della ricerca, dell’industria del farmaco e nelle procedure di controllo di qualità.
In particolare l’Art. 31 individua l’oggetto della professione del Biologo Junior (iscrizione Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. B) nelle attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale delle procedure nello stesso articolo elencate. Non può svolgere attività professionale di tecnico nei laboratori di analisi cliniche, dove è prevista, ai sensi della Legge n.3/2018, che istituisce le categorie definibili come professioni sanitarie, e nelle normative regionali recanti i requisiti organizzativi di autorizzazione e accreditamento delle strutture di laboratorio, la specifica figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con laurea triennale, conseguita presso la facoltà di medicina ed iscritto dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Ciò premesso, il laureato triennale può essere assunto in una struttura, in cui è compreso il laboratorio di analisi cliniche, al di fuori dell’organico minimo specificatamente previsto dalle disposizioni vigenti, per lo svolgimento di attività di supporto generale ed amministrativo, anche di valutazione scientifica e tecnologica.
[Il laureato triennale può firmare i referti o i rapporti di prova?
Il laureato triennale iscritto all’Ordine dei Biologi nella Sez. B in applicazione all’Art.31 del DPR 328/01 non può firmare i referti o i rapporti di prova in quanto di competenza del Dirigente (iscritto nella Sez. A).
Il laureato triennale può svolgere l’attivittà di Biologo Nutrizionista?
Il laureato triennale non può svolgere l’attività di Biologo nutrizionista in quanto le competenze professionali di tale attività sono evidenziate nell’Art. 3 comma b) della Legge 396/67 e sono riferite al Dirigente (iscritto nella Sez. A). Il laureato triennale può supportare l’attività del dirigente nel settore della nutrizione senza potestà di firma.
E’ obbligatoria la specializzazione per accedere ai concorsi?
Il DPR n. 484 del 10/12/1997 stabilisce che per accedere ai concorsi banditi dal Servizio Sanitario Nazionale è necessario essere in possesso della specializzazione richiesta o duna equipollente o affine.
Per essere direttore di laboratorio occorre la specializzazione?
Le Regioni che, ad oggi, richiedono, per l’incarico di direttore, la specializzazione sono: Lazio, Puglia, Calabria, Campania. Per le altre Regioni occorre procedere a idonea verifica.
Quando occorre aprire la Partita IVA?
La Partita Iva deve essere aperta quando si svolge attività libero-professionale o di consulenza. L’apertura della Partita Iva comporta la scelta del codice di attività. La scelta deve essere oculata e idonea per essere in linea con gli studi di settore.
Sulle parcelle relative alla elaborazione delle diete occorre inserire il 20% dell’IVA?
Le diete, poiché sono rivolte alla tutela della salute umana e poiché sono da considerare prestazioni rese alla “persona”, rientrano nel decreto sulla esenzione dell’IVA che è il DPR n. 633 e successive modifiche. Di tale esenzione dovrà essere fatta espressa menzione in calce alla fattura. (Esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, D.p.r. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni.) L’esenzione è entrata in vigore dal 17 febbraio 1994 ed è contenuta nel decreto del Ministro della Sanità del 21 gennaio 1994, adottato di concerto con il Ministro delle Finanze. Qualora, invece, la prestazione non sia resa alla persona, ma ad una comunità (ospedale, scuole, mense aziendali, etc.) nella fattura deve essere calcolata l’IVA, nella misura attuale del 20%.
Cos’è il sistema di educazione continua in medicina?
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista
Sono destinatari dell’obbligo ECM i professionisti che esercitano una delle professioni riconosciute dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute nonché i professionisti del “ruolo sanitario”.
A seguito dell’entrata in vigore della legge del 11 gennaio 2018, n. 3 (“Legge Lorenzin”), L’Ordine Nazionale dei Biologi è stato sottoposto all’alta vigilanza del Ministro della Salute, in conseguenza di ciò tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale sono considerati appartenenti ad una professione sanitaria e pertanto soggetti alla formazione continua secondo la normativa vigente in materia di ECM.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 4 dicembre 2022, l’Ordine Nazionale dei Biologi e il relativo albo (incluso l’elenco speciale) sono soppressi, e le competenze dell’Ordine Nazionale dei Biologi sono ripartite tra gli 11 Ordini dei biologi territoriali costituiti con d.m. 23 marzo 2018 e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ordine Nazionale dei Biologi.
Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo?
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
I crediti formativi che tutti i biologi iscritti all’Ordine devono acquisire sono quelli ECM; tale obbligo per i soggetti che in precedenza non avevano l’obbligo in quanto professionisti non sanitari (come nel caso, ad esempio, dei biologi ambientali) decorre dal primo gennaio 2019 e da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo passato (2017 – 2018 – 2019, ovvero 50 crediti fatte salve eventuali esoneri o esenzioni).
I professionisti sanitari che precedentemente all’entrata in vigore della L.3/2018 non svolgevano alcuna attività professionale in ambito sanitario e pertanto non erano soggetti all’obbligo di acquisizione dei crediti ECM potranno richiedere il modulo di esonero all’indirizzo eventi@fnob.it , esclusivamente per gli anni 2017 e 2018.
L’obbligo formativo comunque decorre dal primo gennaio successivo a quello di iscrizione all’Ordine territoriale di appartenenza.
Quanti crediti bisogna acquisire? Quali vincoli e limiti sono previsti?
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Altre limitazioni:
È possibile recuperare eventuali debiti formativi del precedente triennio 2020-2022?
L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2023.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che reca “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Tra le proroghe indicate nel testo ve ne è una che riguarda la formazione professionale continua.
Il decreto Milleproroghe ha infatti spostato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per completare il quadriennio ECM 2020-2023.
I crediti conseguiti, ed una volta registrati nel portale del Cogeaps, dovranno essere spostati dal professionista con la funzione Spostamento Crediti nella propria Area personale (si ricorda che lo spostamento potrà avvenire una sola volta, e che una volta spostati nel triennio precedente non potranno essere riportati al triennio attuale). Lo spostamento dei crediti è consentito ai professionisti sanitari fino al 30 giugno 2024, procedura informatica da eseguire tramite la propria area riservata del COGEAPS, previo accesso tramite SPID – https://application.cogeaps.it/login/
Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” par .l.l, punti l e 2 (visibili nel punto 5 delle presenti FAQ).
Ci sono delle riduzioni –per il triennio 2023-2025- per l’assolvimento dell’obbligo formativo nel precedente triennio (2020-2022)?
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2020 – 2022 viene applicata:
Quali sono le tipologie di esonero previste dalle normative ECM?
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei biologi dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
Quali sono le tipologie di esenzioni previste dalle normative ECM?
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
Ai biologi non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo.
L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Come si effettuano le richieste di esonero e esenzioni?
Nell’eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può eseguirla con specifica procedura informatica da eseguire tramite la propria area riservata del COGEAPS, previo accesso tramite SPID – https://application.cogeaps.it/login/
Si possono acquisire crediti durante i periodi di esonero?
SI, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Si possono acquisire crediti durante i periodi di esenzione?
NO, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
Come posso controllare i miei crediti?
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM.
Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo; può chiedere inoltre in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competente al rilascio della certificazione è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.
Che cos’è la formazione individuale?
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in:
Per il chiarimento di ogni singola voce si rimanda al “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” pubblicato nel sito Agenas nella sezione: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf e agli aggiornamenti normativi in merito https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf
Qual è il triennio vigente?
Il triennio vigente è il 2023-2024-2025.
Se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale?
Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il testo prevede che i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La disposizione è contenuta nell’articolo 38-bis del testo.
Ci sono delle riduzioni per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01 maggio 2023?
SI, ci sono.
È stato dato mandato al COGEAPS di procedere con l’applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno.
Per professionisti sanitari di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori delle province sopra citate, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell’obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.
Per il riconoscimento di tale riduzione, i professionisti sanitari dovranno, all’interno dell’apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti sopracitati.
L’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha risposto alla richiesta di chiarimenti dell’Ordine Nazionale dei Biologi in merito agli obblighi formativi ECM per gli iscritti all’albo che dovessero essere sospesi, anche per mancata vaccinazione.
La Commissione nazionale per la formazione continua, riunitasi il 9 dicembre 2021, ha evidenziato che “la sanzione della sospensione comminata dagli Ordini delle professioni sanitarie non fa venire meno l’assolvimento dell’obbligo formativo”.
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Che cosa è la PEC – posta elettronica certificata?
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L.vo n. 82 del 7/3/2005 ) ha conferito alla posta elettronica certificata (PEC) valore legale opponibile a terzi in caso di contenzioso. In particolare l’Art. 48 comma 1 stabilisce “ la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la Posta Elettronica Certificata ai sensi del DPR n. 68/2005 “ Si ricorda che il gestore della PEC deve essere iscritto nell’elenco pubblico dei Gestori di PEC accreditato. Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/08 convertito in Legge 2/2009 all’Art. 16 comma 7 stabilisce: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto .(Scadenza il 29/11/2009)”. Gli Ordini pubblicano un elenco riservato ,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposita sezione delle Leggi Nazionali: Legislazione nazionale » Liberi professionisti » PEC
Quali sono i vantaggi della Posta elettronica Certificata PEC?
E’ possibile inviare messaggi da una casella di PEC ad una normale?
Si,ma senza utilizzare il vantaggio della PEC avere cioè la certezza dell’avvenuta consegna. I messaggi non hanno valore legale.
E’ possibile ricevere messaggi sulla casella di PEC provenienti da una casella normale?
No. La ricezione è inibita per motivi di sicurezza ma è possibile reindirizzarla su una casella di posta ordinaria.
Che cosa attesta la PEC?
La PEC ha lo stesso valore di una raccomandata AR,attesta il momento dell’invio, della consegna del messaggio e il contenuto dello stesso. Identifica,inoltre, in maniera sicura il mittente,garantisce l’integrità e la confidenzialità del messaggio inviato.
Come va utilizzata la PEC?
L’utilizzo avviene attraverso i più diffusi client di posta elettronica e sia attraverso un sistema di web mail.
Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto?
Se il messaggio è stato consegnato,il destinarlo non può negare l’avvenuta ricezione. Infatti la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio è firmata e inviata al mittente dal gestore di PEC e riporta la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario certificando l’avvenuta consegna.
In caso di smarrimento di una ricevuta a chi ci deve rivolgere per ottenere una copia valida ai fini legali?
Occorre rivolgersi al proprio gestore di PEC il quale è obbligato a registrare e archiviare tutte le operazioni relative alla trasmissioni effettuate per 30 mesi in apposito archivio informatico (log file).
In che modo si ha la certezza della consegna di un messaggio di PEC?
Al momento dell’invio del messaggio l’utente riceve,da parte del gestore, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinarlo. Ugualmente quando il messaggio perviene nella casella del destinarlo,il gestore di PEC invia al mittente la ricezione di avvenuta o mancata consegna con data e orario.
La PEC certifica la lettura del messaggio da parte del destinarlo?
No. La certificazione è relativa ai soli eventi di invio e di consegna del messaggio nella casella di PEC del destinatario.
Quale sicurezza garantisce l’invio tramite PEC in merito alla violazione del segreto professionale?
I messaggi Pec vengono criptati. Solo nei server dei gestori(mittente e ricevente) i messaggi non sono criptati. I Gestori sono responsabili per la garanzia di sicurezza e sono soggetti a vigilanza CNIPA. Il professionista dovrà selezionare le informazioni le informazioni che ritiene possano formare contestazioni in merito alla violazione del segreto professionale.
L’invio di documentazione tramite PEC garantisce il contenuto del messaggio?
No. L’invio della busta elettronica non garantisce il contenuto (così come avviene per la raccomandata AR). L’uso della firma digitale garantisce il contenuto della documentazione allegata come previsto dall’Art.23, comma4.D.Llgs 82/2005. Il mittente può richiedere al provider PEC la ricevuta di avvenuta consegna completa.
La PEC è in grado di garantire l’identità della casella del mittente?
Si. E’ assicurata l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio.
Si può inviare un messaggio mediante casella PEC a più destinatari?
No. Non è possibile utilizzare questa modalità in quanto gli indirizzi email saranno visibili a tutti i destinatari.
Quali sono gli aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy dei dati personali dei titolari delle caselle PEC?
La norma impone ai gestori di PEC di mettere in atto tutte le procedure atte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali.
Le prestazioni sanitarie erogate a privati dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
Le credenziali saranno inviate direttamente dal Mef – Ragioneria generale dello Stato a tutti i biologi che avranno attivato e comunicato a codesto Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui la Pec non sia stata inviata o non ci si ricordi se sia stata inviata, deve essere comunicata al seguente indirizzo: protocollo@peconb.it.
Non sono note le tempistiche, ma sicuramente prima del 31/01/2020.
No. Vanno trasmesse solo le fatture di prestazioni sanitarie nei confronti dei privati per consentire all’Agenzia delle entrate di redigere la dichiarazione dei redditi precompilata.
Tutti i regimi tramettono al Sistema Tessera Sanitaria.
No. Se si ha la certezza, si può evitare un secondo invio. Ma bisogna essere certi che la Pec comunicata sia quella attualmente in uso, poiché è a quell’indirizzo che saranno inviate le credenziali.
Perché solo in data 26/09/2019 il Garante sulla Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro dell’Economia che prevede l’estensione ai biologi.
7. Quali sono gli adempimenti a carico del professionista per quanto riguarda la privacy?
Il Biologo dovrà modificare l’informativa resa ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 informando il paziente dell’invio delle fatture al sistema tessera sanitaria.
In particolare è necessario informare il paziente del proprio diritto di proporre opposizione e le modalità con le quali esercitare il proprio diritto.
A tal fine è utile sapere che i dati relativi alle prestazioni sanitarie saranno visibili sul 730 precompilato in forma aggregata. Il dettaglio delle singole spese sarà accessibile solamente all’interessato.
8. Cosa dovrò aggiungere all’attuale informativa in uso?
La seguente dicitura: “la informo inoltre che, come previsto dalla normativa vigente, i suoi dati saranno comunicati al Sistema Tessera Sanitaria, che li tratterà comunque in forma aggregata, per l’elaborazione della Sua dichiarazione dei redditi precompilata.
9. Come dovrò comportarmi in caso di opposizione alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria?
Se il paziente si oppone manifestando oralmente il suo dissenso, tal caso la sua opposizione verrà annotata sulla fattura con la seguente dicitura: IL PAZIENTE SI OPPONE ALLA TRASMISSIONE AL SISTEMA TS AI SENSI DELL.ART. 3 DEL DM 31 LUGLIO 2015” ed i dati non saranno comunicati al Sistema tessera Sanitario.
10. Il paziente può opporsi alla trasmissione in un momento successivo?
Dopo l’emissione della fattura potrà sempre esercitare il Suo diritto, tramite la registrazione al sito https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/, o scaricando l’apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e reperibile al sito www.agenziaentrate.gov.it.
Sui referti o rapporti di prova o elaborato nutrizionale è necessaria la firma del professionista?
In generale la firma sui referti/rapporti di prova/diete ecc…testimonia la paternità del lavoro svolto dal professionista, il quale si assume la responsabilità di quanto effettuato. Con la sottoscrizione si certifica implicitamente anche la corretta applicazione delle procedure, la buona prassi di laboratorio, i controlli di qualità interno ed esterno, etc…. La firma, accompagnata dal timbro professionale, rappresenta una tutela per l’utente.
Chi firma i referti?
I referti e/o i rapporti di prova ecc… devono essere firmati dal direttore tecnico. Il direttore tecnico, se vuole, può far apporre accanto alla sua firma quella del professionista che ha eseguito l’analisi o quella del responsabile del settore. Il direttore tecnico nel sottoscrivere i risultati del lavoro svolto dal laboratorio si assume integralmente la responsabilità di fronte all’utente della corretta esecuzione dell’analisi, della scelta dei kit, della manutenzione ordinaria della strumentazione etc… cioè dell’applicazione della buona prassi di laboratorio. Il Nutrizionista con la firma assume la paternità dello studio nutrizionale.
Note informative e giuridiche relative al Direttore di Laboratorio
La normativa da applicare è nazionale e regionale.
La normativa nazionale a partire dal 1997 demanda alle regioni la gestione in materia di salute. Normativa Nazionale Il Biologo iscritto all’Ordine in applicazione all’Art. 3 della Legge 396(oggetto della professione) può eseguire analisi e dirigere un laboratorio di analisi o i settori specialistici ad esso collegato. La normativa di riferimento ,in merito al Direttore di laboratorio, è il DPCM CRAXI che ha stabilito i requisiti dei laboratori di analisi e agliArtt.9 e 10 vengono riportati requisiti relativi al direttore di laboratorio: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1984 (G.U. 24.2.1984, n. 55) (Decreto Craxi) Indirizzo e coordinamento dell’ attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione , di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio ………..omissis………… Art. 9. Direttore responsabile Fermo restando che un direttore:non può ricoprire tale incarico per più di un laboratorio, il direttore responsabile di un laboratorio generale di base, o di base con settori specializzati, o specializzato, – sceglie ed approva i metodi di analisi, – risponde dell’attendibilità dei risultati, – organizza i servizi ed i controlli di qualità, – risponde dell’idoneità delle attrezzature e degli impianti, – firma i risultati delle analisi e, se medico, i giudizi diagnostici, – è responsabile della registrazione ed archiviazione degli esami. – è responsabile: dell’applicazione del regolamento interno; – dello stato igienico dei locali e della buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali impiegati; – delle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalla legge; – dell’applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività; – dell’allestimento e dell’aggiornamento delle carte di controllo di qualità; – della conservazione per almeno un anno dei risultati diagnostici; – delle relazioni diagnostiche e dei risultati di controllo di qualità; – della buona conservazione dei preparati citologici ed istologici e delle occlusioni in paraffina per almeno cinque anni, fatti salvi i disposti di specifiche disposizioni di legge. In caso di assenza o di impedimento del direttore responsabile, le sue funzioni vengono assunte da un collaboratore laureato in medicina e chirurgia o in biologia. Ove trattasi di laboratorio di citoistopatologia il sostituto deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Art. 10. Titolare di laboratorio di analisi cliniche Il titolare di laboratorio di analisi cliniche è tenuto a trasmettere alla regione entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco nominativo, con indicazione delle relative qualifiche, del personale in servizio, il numero degli esami eseguiti nel corso dell’anno precedente secondo una tipologia fornita dalla regione; a trasmettere alla regione, in caso di assenza o di impedimento del direttore per un periodo superiore a sessanta giorni, la dichiarazione di assunzione delle funzioni di direttore da parte di altro operatore con i requisiti previsti dal presente di atto per il direttore responsabile; a trasmettere alla regione dati od informazioni richieste, particolarmente per ciò che concerne il controllo di qualità sugli esami eseguiti. …………….omissis…………….. Le mansioni del direttore sono elencate in maniera sintetica e quindi occorre tener conto che per ognuna di essa vi sono leggi e regolamenti che esplicitano gli adempimenti. Il Decreto Craxi viene ripreso e meglio esplicitato nel DPR del 14/01/1997 (G.U. n. 42 del 20/02/1997 S.O. n. 37) ma in merito ai suddetti Artt. 9 e 10 non vi sono modifiche. Le Regioni a partire dal 2000 hanno iniziato a normare i laboratori di analisi con Regolamenti di autorizzazione all’apertura e all’esercizio dei laboratori di analisi e alcune prevedono negli ulteriori requisiti di accreditamento che il direttore sia in possesso di una delle specializzazioni dell’area sanitaria (Area della medicina dei servizi DM Salute del 30/01/1998 e successive modifiche) Il Direttore e la specializzazione Nella struttura pubblica uno dei requisiti di accesso alla partecipazione al concorso è il possesso della specializzazione richiesta o di una equipollente o affine( Art.5 comma 2 DPR n. 484 del 10/12/1997 G.U. n.13 del 17/01/1998 S.O.). Nelle strutture private ,alcune Regioni,nei regolamenti di accreditamento prevedono per la figura del Direttore di laboratorio il possesso di una delle specializzazioni dell’area sanitaria. Le Regioni che ,ad oggi, richiedono, per l’incarico di direttore, la specializzazione sono : Lazio,Puglia,Calabria. Per le altre Regioni occorre procedere a idonea verifica. Alle competenze espresse nel suddetto Art. 9 va aggiunta la gestione del Codice della Privacy ,.D.L. 196/03. Tutta la normativa è presente sul sito www.onb.it/legislazione nazionale e regionale.
Pubblichiamo il vademecum dell’Ordine Nazionale dei Biologi che riporta le competenze professionali dei biologi in ambito ambientale.
Pubblichiamo la nota del presidente dell’Onb, Vincenzo D’Anna, sulle competenze dei Biologi in ambito ambientale e sulle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il Biologo, anche Nutrizionista, può eseguire nel suo studio professionale test genetici, allergologici, di intolleranze alimentari e/o qualsiasi altro tipo di test analitici ovvero fornire ai clienti i kit di siffatti test da eseguirsi in autoanalisi?
No, ogni e qualsiasi tipologia di test analitici possono essere effettuati esclusivamente nei laboratori di analisi cliniche che sono strutture soggette ad autorizzazione sanitaria.
Il biologo non può e non deve eseguire alcun tipo di analisi nel proprio studio professionale, né può porsi quale intermediario nella vendita e/o distribuzione di test in autoanalisi.
ANALISI ACQUE – Il biologo può eseguire e firmare analisi delle acque?
Il biologo può eseguire e firmare analisi delle acque in applicazione di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 396/67, che individua l’oggetto della professione di biologo e dal Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 – Tariffario professionale.
ANALISI CHIMICHE – Il biologo può eseguire e firmare analisi chimiche?
Alla luce della più recente giurisprudenza non esistono confini precisi tra la professione di biologo e quella di chimico, che si ritrovano ad avere spazi comuni nell’esercizio della professione. Il biologo, pertanto, può eseguire e firmare analisi tradizionalmente considerate chimiche, purché siano rivolte alla tutela della salute umana,delle piante, egli animali e dell’ambiente.
Il PROFESSIONISTA NON ISCRITTO all’Ordine professionale può eseguire analisi e firmare i referti o diete?
Il Biologo non iscritto all’Ordine non può essere considerato professionista, ma solo dottore in Scienze Biologiche. Di conseguenza non può svolgere l’attività professionale tipica del biologo e, tra l’altro, non può eseguire analisi e firmare referti o diete. Se lo dovesse fare svolgerebbe abusivamente la professione e resterebbe esposto ad azioni di risarcimento civile che potrebbero essere promosse dai clienti, e a responsabilità penali per esercizio abusivo della professione. Va ricordato che le competenze professionali del biologo sono precisate nell’art. 3 della Legge 396/67 e nel Tariffario professionale (D.M. 362/93).
Quali sono le competenze di un direttore di laboratorio e la normativa relativa?
La normativa da applicare è nazionale e regionale. [quote]La normativa nazionale a partire dal 1997 demanda alle regioni la gestione in materia di salute. Normativa Nazionale Il Biologo iscritto all’Ordine in applicazione all’Art. 3 della Legge 396(oggetto della professione) può eseguire analisi e dirigere un laboratorio di analisi o i settori specialistici ad esso collegato.[/quote] La normativa di riferimento, in merito al Direttore di laboratorio, è il DPCM CRAXI che ha stabilito i requisiti dei laboratori di analisi e agli Artt.9 e 10 vengono riportati requisiti relativi al direttore di laboratorio: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1984 (G.U. 24.2.1984, n. 55) (Decreto Craxi) Indirizzo e coordinamento dell’ attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione , di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio ………omissis………… Art. 9. Direttore responsabile Fermo restando che un direttore:non può ricoprire tale incarico per più di un laboratorio, il direttore responsabile di un laboratorio generale di base, o di base con settori specializzati, o specializzato, – sceglie ed approva i metodi di analisi, – risponde dell’attendibilità dei risultati, – organizza i servizi ed i controlli di qualità, – risponde dell’idoneità delle attrezzature e degli impianti, – firma i risultati delle analisi e, se medico, i giudizi diagnostici, – è responsabile della registrazione ed archiviazione degli esami. – è responsabile: dell’applicazione del regolamento interno; – dello stato igienico dei locali e della buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali impiegati; – delle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalla legge; – dell’applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività; – dell’allestimento e dell’aggiornamento delle carte di controllo di qualità; – della conservazione per almeno un anno dei risultati diagnostici; – delle relazioni diagnostiche e dei risultati di controllo di qualità; – della buona conservazione dei preparati citologici ed istologici e delle occlusioni in paraffina per almeno cinque anni, fatti salvi i disposti di specifiche disposizioni di legge. In caso di assenza o di impedimento del direttore responsabile, le sue funzioni vengono assunte da un collaboratore laureato in medicina e chirurgia o in biologia. Ove trattasi di laboratorio di citoistopatologia il sostituto deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Art. 10. Titolare di laboratorio di analisi cliniche Il titolare di laboratorio di analisi cliniche è tenuto a trasmettere alla regione entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco nominativo, con indicazione delle relative qualifiche, del personale in servizio, il numero degli esami eseguiti nel corso dell’anno precedente secondo una tipologia fornita dalla regione; a trasmettere alla regione, in caso di assenza o di impedimento del direttore per un periodo superiore a sessanta giorni, la dichiarazione di assunzione delle funzioni di direttore da parte di altro operatore con i requisiti previsti dal presente di atto per il direttore responsabile; a trasmettere alla regione dati od informazioni richieste, particolarmente per ciò che concerne il controllo di qualità sugli esami eseguiti. ……………omissis…………… Le mansioni del direttore sono elencate in maniera sintetica e quindi occorre tener conto che per ognuna di essa vi sono leggi e regolamenti che esplicitano gli adempimenti. Il Decreto Craxi viene ripreso e meglio esplicitato nel DPR del 14/01/1997 (G.U. n. 42 del 20/02/1997 S.O. n. 37) ma in merito ai suddetti Artt. 9 e 10 non vi sono modifiche. Le Regioni a partire dal 2000 hanno iniziato a normare i laboratori di analisi con Regolamenti di autorizzazione all’apertura e all’esercizio dei laboratori di analisi e alcune prevedono negli ulteriori requisiti di accreditamento che il direttore sia in possesso di una delle specializzazioni dell’area sanitaria (Area della medicina dei servizi DM Salute del 30/01/1998 e successive modifiche Alle competenze espresse nel suddetto Art. 9 va aggiunta la gestione del Codice della Privacy,.D.L. 196/03.
Qual è il CODICE DI ATTIVITA’ da utilizzare per l’attività di Biologo nutrizionista?
A partire dal 1° gennaio 2008 sono cambiati i codici di attività, per il Biologo nutrizionista il vecchio codice 73.10E è stato trasformato in 72.11.00, la dizione che lo caratterizza è la seguente e cioè: Ricerca e sviluppo nel settore delle biotecnologie. La scelta del codice di attività è molto importante ai fini degli studi di settore. Si consiglia consultare un consulente fiscale per gli approfondimenti.
DIETE- Esiste una precisa norma giuridica che riconosce la competenza del biologo a elaborare diete?
Con riferimento al tema della competenza del biologo a elaborare diete, si osserva che questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e anzi si può aggiungere che per il biologo esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e, quindi, a elaborare le conseguenti diete.
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).
SPECIALIZZAZIONE – Per svolgere la professione di Biologo nutrizionista è necessaria la specializzazione?
No. La specializzazione in Scienze della alimentazione, conseguita dopo la laurea, è un titolo culturale, infatti consente di svolgere la professione con più competenze. Per svolgere la professione è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez.A.
Il biologo può fare il NUTRIZIONISTA?
L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (Tariffario professionale) consentono al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche. Se invece il cliente presume di essere affetto da una qualche patologia e vorrebbe dal biologo consigli alimentari per curarla, il biologo lo rinvierà al medico perché accerti, con le sue competenze, se il soggetto è affetto da una qualche patologia e solo dopo questo accertamento potrà determinare ed elaborare una dieta che consenta, unitamente ai farmaci consigliati dal medico, il recupero dello stato di benessere. Va ricordato poi che il Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ammette tanto i laureati in Medicina e Chirurgia, quanto i laureati in Biologia alle scuole di specializzazione con un percorso formativo che consente l’acquisizione di conoscenze teoriche scientifiche e professionali per la valutazione dello stato di nutrizione e dei bisogni nutritivi dell’uomo.
Il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione. In premessa, il Consiglio ha precisato testualmente che “in riferimento al biologo il Consiglio di Stato con la sentenza n.6394/05 ha affermato …che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: in funzione dei fabbisogni nutritivi e in funzione delle intolleranze alimentari, l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata destinata una patologia; l’indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.2), concludendo poi che “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011).
Il biologo per fare il nutrizionista ha bisogno della presenza del medico?
Il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico.
La consulenza nutrizionale è esente IVA?
L’elaborazione delle diete sono esenti da IVA così come recita l’Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi rientrati nelle esenzioni previste dall’Art. 10 del DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni.
[Diete e farmacisti- Il farmacista può prescrivere diete?
Il farmacista “svolge un ruolo abbastanza definito in quanto non può elaborare e prescrivere diete” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.3), né elaborare profili nutrizionali.
Titolo giuridico – Quale titolo è necessario per svolgere la professione di biologo nutrizionista?
L’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all’Art. 3 della Legge 396/67 (individua l’oggetto della professione di biologo) tra cui quella del nutrizionista.
Specializzazione – Il possesso della Specializzazione in Scienze della Alimentazione consente di svolgere la professione di Biologo nutrizionista?
Per svolgere la professione di Biologo nutrizionista è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez.A. Essere in possesso della Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione e non essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi non consente di svolgere attività professionale di Biologo nutrizionista.
Nutrizionista o diestista – Che differenza c’è tra il biologo nutrizionista e il dietista?
Il Biologo in possesso di laurea di cinque anni iscritto nella Sez.A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo nutrizionista in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali. Il Dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale (facoltà di medicina) che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione; elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare (DM 2/4/01 MIUR – Suppl. Ord. alla G.U. n.128 del 5/6/2001, all.3, classe 3).
Il Biologo può eseguire prelievi capillari e venosi?
La Direttiva del Ministro Sirchia DIR/III/BIQU/OU10014/2002 del 8/7/2002 prevede che i Biologi possano eseguire i prelievi capillari e venosi previa partecipazione a corsi formativi per l’acquisizione delle necessarie informazioni teorico-pratiche.[/quote] Il requisito di accesso a questi corsi è quello di essere in possesso della specializzazione. Alcune Regioni (ma non tutte) nella delibera di accoglimento della Direttiva Sirchia, oltre al requisito della specializzazione, hanno introdotto come titolo equipollente l’anzianità di servizio di almeno 5 anni. Il professionista biologo nell’eseguire il prelievo deve assicurare al cliente la disponibilità di un medico nel caso, per la verità rarissimo, in cui insorgano eccezionali evenienze. Alcune Regioni, nella delibera di accoglimento della Direttiva Sirchia, hanno previsto, al fine di acquisire la pronta disponibilità del medico che si stabiliscano convenzioni con strutture idonee ad assicurare il pronto intervento del medico. Solo nelle regioni Puglia e Molise il Biologo può eseguire i prelievi capillari e venosi all’interno del laboratorio, in assenza del medico, se è in possesso dell’attestato del corso e il “patentino BLSD”. L’esecuzione del prelievo è comunque sempre limitata all’interno della struttura in cui viene prestata l’attività professionale. E’ proibita l’esecuzione dei prelievi a domicilio da parte del Biologo. Il Biologo che esegue prelievi senza essere in possesso dell’attestato di qualificazione al corso formativo può essere accusato di esercizio abusivo della professione medica e quindi passibile di denuncia penale.
L’infermiere può eseguire i prelievi?
L’infermiere può eseguire i prelievi anche in assenza del medico per le norme contenute nel DPR. n. 225 del 14/3/1974 e successive modifiche.
Cos’è il SISTRI
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.[/quote] Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.
Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo – imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. L’iniziativa si inserisce così anche nell’ambito dell’azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell’efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.
I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.
Via Ponte di Tappia n. 82
Napoli – 80133
Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 16.00
PEC: protocollo.obcampaniamolise@pec.it
Segreteria: segreteria@biologicampaniamolise.it
Telefono: 081.9226806
Codice Fiscale: 95312420631 – Codice Ufficio: 8RVXRA
IBAN: IT49 X030 6909 6061 0000 0185 803
RPD – Avv. Mario Ponari
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