Il Tar Sicilia ha sospeso una nota dell’Assessorato regionale nella misura in cui ha previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale nell’ambito di “locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia”. Ha, però, motivato la sospensione chiarendo che non esiste una legge dello Stato (che in materia ha competenza esclusiva) che consenta alle Regioni di estendere il novero delle prestazioni erogabili – peraltro in locali esterni alla sede farmaceutica – ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate dall’art. 1 del d.lgs. 153/2009, ovvero le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo [art. 1, comma 2, lett. e)], i test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare [art. 1, comma 2, lett. e-ter)] e i vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali e i tamponi (i soli che possono essere somministrati e svolti anche fuori dai locali della farmacia).
L’Ordine dei Biologi della Sicilia si è costituito nel giudizio ottenendo, insieme ad altri ricorrenti, la sospensione cautelare del provvedimento regionale. La discussione del merito è fissata per il 14 gennaio 2025.